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Roma, 7 marzo 2017
Circolare n. 52/2017
Oggetto: Previdenza – Sgravio contributivo per le nuove assunzioni al Sud – Decreti
Direttoriali del Min. Lavoro del 16.11.2016 e del 15.12.2016 – Circolare INPS
n. 41 dell’1.3.2017.
Con
i decreti in oggetto, di cui il secondo è correttivo del primo, è stato previsto
uno sgravio contributivo annuale per le assunzioni a tempo indeterminato (anche
in apprendistato) effettuate al Sud dall’1 gennaio al 31 dicembre 2017 di giovani
disoccupati di età compresa tra i 16 ed i 24 anni o anche di età superiore se disoccupati
da almeno 6 mesi. Lo sgravio sarà riconosciuto nei limiti delle risorse
stanziate pari a 530 milioni di euro.
Si
segnalano di seguito gli aspetti principali del nuovo incentivo illustrati
dall’INPS per la cui operatività sono necessarie ulteriori istruzioni operative
da parte dello stesso Istituto:
·
lo sgravio spetta a condizione che la
prestazione si svolga in una delle regioni del Sud (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna);
·
lo sgravio consiste nella decontribuzione
totale INPS per un anno a favore dei datori di lavoro fino ad un massimo di
8.060 euro annui per ciascun lavoratore, fermo restando che la contribuzione a
carico dei lavoratori continua ad essere dovuta in misura piena; sono escluse
dallo sgravio le assunzioni di lavoratori che abbiano intrattenuto un qualsiasi
rapporto di lavoro nei 6 mesi precedenti con il medesimo datore di lavoro;
· lo sgravio spetta anche
in caso di trasformazione di un contratto a temine in contratto a tempo
indeterminato nonché per le assunzioni part-time;
·
lo sgravio non è cumulabile con altri incentivi
previsti da normative vigenti;
·
per beneficiare dello sgravio il datore di lavoro
dovrà presentare all’INPS in via telematica una domanda preliminare di
ammissione il cui modulo sarà disponibile a breve sul sito www.inps.it; in caso di accoglimento
della domanda il datore di lavoro, qualora non lo avesse già fatto, dovrà
assumere il lavoratore entro sette giorni e darne comunicazione all’INPS entro dieci
giorni sempre dall’accoglimento della domanda;
·
salvo situazioni particolari, lo sgravio sarà
autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande
preliminari di ammissione e sarà fruibile entro il 28 febbraio 2019 tramite
conguaglio con le ordinarie denunce contributive mensili;
·
l’accesso
all’incentivo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alla legge
296/2006 (regolarità contributiva, osservanza delle disposizioni a tutela della
sicurezza dei lavoratori e applicazione dei contratti collettivi), nonché al
rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013)
che, come è noto, fissa in 200 mila euro (100 mila euro per il settore
trasporti) il tetto massimo di aiuti erogabili a favore della medesima azienda
nell’arco di un triennio; detto limite è superabile esclusivamente qualora l’assunzione
comporti un incremento occupazionale netto.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 22/2016
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